Prot.n.230/16

Il Consiglio di Amministrazione delle Fondazione Guelpa ha adottato il presente Codice deontologico come sistema di regole da osservare da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi ai quali si debbono ispirare nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, con riferimento sia ai rapporti con gli organi interni alla Fondazione sia a quelli con soggetti esterni.

1. Principi di comportamento

Fatto salvo quanto già previsto dallo Statuto in tema di incompatibilità (art.6), nel rispetto della separazione tra attività d’indirizzo e controllo politico, propria del Consiglio, e attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita al Segretario generale, i singoli componenti del Consiglio si conformano ai principi ispiratori del presente Codice:

  • rispetto della legalità;
  • correttezza, trasparenza, onorabilità, salvaguardia degli interessi della Fondazione;
  • imparzialità, buona amministrazione, efficacia, efficienza;
  • responsabilità e partecipazione.

2. Comportamento dei consiglieri

Nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale i consiglieri si impegnano a:

  • operare nel rispetto delle leggi, statali e regionali, dei regolamenti e degli atti normativi in genere, dello Statuto della Fondazione e del presente Codice;
  • astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (art.9, comma 6 dello Statuto);
  • agire con onestà, integrità, lealtà, correttezza, affidabilità, buona fede, rispetto delle persone e delle istituzioni, nell’interesse della Fondazione, anche nelle relazioni con gli interlocutori pubblici e privati;
  • non fare un uso distorto ed eccessivo del proprio diritto d’opinione, astenendosi perciò dall’esprimere giudizi volti esclusivamente a ledere l’immagine e/o gli interessi della Fondazione o di coloro che, organi o dipendenti, agiscono in nome e per conto della Fondazione medesima;
  • garantire partecipazione costante, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione della missione della Fondazione, al fine di contribuire positivamente ed efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
  • astenersi da comportamenti che possano procurare danno alla reputazione, alla dignità e alla onorabilità del Consiglio, degli altri organi della Fondazione a e alle azioni che questi pongono in essere;
  • astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le decisioni assunte dal Consiglio, in quanto espressione della volontà della Fondazione;
  • evitare indebite ingerenze nell’attività amministrativa del Segretario generale e del personale, salvaguardando i rispettivi ambiti di competenza;
  • respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno della Fondazione e dei suoi interlocutori, pubblici e privati;
  • assicurare un uso corretto delle informazioni in proprio possesso, anche successivamente alla cessazione del mandato, salvaguardando in particolare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Più in generale, nel rapporto con i terzi e con gli organi di informazione, i Consiglieri hanno il compito di rispettare e promuovere il prestigio della Fondazione e dei suoi organi.

3. Divieti e obblighi

I consiglieri nei confronti dei soggetti terzi (quali ad es. Enti, fornitori…) non possono:

  • elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di servizi, con il fine di riservare e/o ottenere trattamenti privilegiati;
  • accettare favori e/o essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Fondazione, salvo quelli che possono essere ricompresi nell’ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore;
  • approfittare del proprio ruolo istituzionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
  • accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Fondazione;
  • divulgare informazioni relative all’attività interna del Consiglio ed ai temi oggetto di discussione fino all’approvazione degli atti

In ragione di quanto sopra i consiglieri hanno l’obbligo di:

  • restituire eventuali regali che eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
  • denunciare alle autorità competenti eventuali casi o tentativi di corruzione, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice deontologico;
  • comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la propria o l’altrui capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Fondazione.

4. Violazioni

Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione del Codice; considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto in esso stabilito e commisura le sanzioni alla portata della violazione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Fondazione.

Qualora uno o più dei componenti reputino sussistere la violazione delle norme del Codice, possono richiedere al Presidente che venga convocata una riunione straordinaria del Consiglio, quale organo di autocontrollo, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa; in questa sede il Consiglio assume le decisioni in merito agli accertamenti da effettuare ed alla necessità o meno di sentire l’interessato.

Entro 60 giorni dalla riunione, il Consiglio delibera a maggioranza, con atto motivato, sulla fondatezza o meno dei rilievi ed adotta l’eventuale misura sanzionatoria a carico dell’interessato.

Le decisioni in materia sanzionatoria del Consiglio di Amministrazione, data la natura autoregolamentare del presente Codice, hanno carattere insindacabile.

5. Sanzioni

Fatta salva ogni più grave conseguenza derivante dalla condotta in violazione del presente Codice, che comporti la tutela degli interessi della Fondazione davanti alle autorità giudiziarie competenti, le sanzioni da irrogare nei confronti del o dei componenti responsabili di tale condotta potranno essere le seguenti, così come indicate in ordine progressivo:

  1. avvertimento scritto, consistente nel richiamo alla persona in merito alla violazione commessa e nell’esortazione a non ricadervi;
  2. censura scritta, in caso di seconda violazione;
  3. informativa al Consiglio comunale affinché valuti un pronunciamento di decadenza dalla carica di Consigliere e conseguente sostituzione, qualora si verifichi un’ulteriore violazione dopo la censura scritta nell’arco della durata dell’incarico.

6. Pubblicazione

Al presente Codice viene data divulgazione attraverso il sito informatico della Fondazione.