LO STATUTO DELLA FONDAZIONE GUELPA
Art. 1 Costituzione e denominazione
- punto 1: Su iniziativa del Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, è costituita la “FONDAZIONE GUELPA”.
- punto 2: La Fondazione è costituita anche al fine di onorare la memoria della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea.
- punto 3: La Fondazione è persona giuridica di diritto privato.
Art. 2 Sede
- punto 1: La Fondazione ha sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1.
- punto 2: La Fondazione potrà, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire sedi distaccate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 Scopo
- punto 1: La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettiva economicità.
- punto 2: La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.
- punto 3: La Fondazione persegue finalità di sviluppo nel settore della cultura nell’ambito del territorio Canavesano e principalmente del Comune di Ivrea.
- punto 4: La Fondazione, entro l’ambito territoriale di cui al precedente punto 3, ha lo scopo di curare, promuovere, sviluppare e coordinare la salvaguardia e la valorizzazione delle opere d’interesse culturale, le sperimentazioni, gli studi e gli incontri per approfondire e diffondere la conoscenza dei temi della cultura, nonché di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica in tale ambito.
- punto 5: La Fondazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico conferitole, a qualsiasi titolo, dal Comune di Ivrea, in particolar modo i beni artistici costituenti parte del lascito ereditario della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea. A tal fine la Fondazione, contribuisce all’elaborazione dei piani strategici di sviluppo culturale del Socio Fondatore
- punto 6: A tale scopo la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e promozione della Biblioteca Civica di Ivrea, anche per quanto concerne interventi strutturali;
- sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e promozione del Museo Civico di Ivrea, anche per quanto concerne interventi strutturali;
- individuazione delle modalità di sviluppo del settore culturale e delle procedure per la valorizzazione dei beni artistici e culturali e dei benefici connessi all’uso delle diverse strutture culturali e/o comunque connesse alla cultura, anche allo scopo di confrontare tra loro diverse soluzioni e realtà con riferimento a progetti infrastrutturali che interessino il Comune di Ivrea e gli altri Comuni del Canavese;
- creazione e gestione di strutture adibite allo svolgimento di attività culturali, o rivolte alla comunicazione e al marketing finalizzato a diffondere la conoscenza delle attività culturali.
Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse
- punto 1: Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, ovvero promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui;
- organizzare conferenze, corsi, seminari, curare la costituzione e la conservazione di archivi, curare le pubblicazioni sui risultati di studi, ricerche e della sua attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria od a qualsiasi altro titolo posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; eventualmente anche concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali, direttamente o indirettamente, sempre in via accessoria e strumentale;
- svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 Fondatori
- punto 1: È fondatore il Comune di Ivrea.
Art. 6 Soci Sostenitori
- punto 1: Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori i soggetti pubblici e privati che successivamente alla costituzione aderiscano alla Fondazione, con atto di accettazione del Consiglio di Amministrazione, condividendone le finalità e contribuendo agli scopi della Fondazione con un versamento in denaro ovvero con un’attività professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
- punto 2: Il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 Patrimonio
- punto 1: Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, valori mobiliari, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
Articolo 8 Fondo di gestione
- punto 1: Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalle Regioni ed Enti Locali o da altri Enti Pubblici e da privati, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi del Fondatore e dei Soci Sostenitori, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- punto 2: Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 9 Organi della Fondazione
- punto 1: Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato dei Sostenitori;
- Comitato tecnico–scientifico.
Art. 10 Consiglio di Amministrazione
- punto 1: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed in particolare:
- dal Presidente nominato dal Consiglio Comunale di Ivrea;
- da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Comunale di Ivrea su proposta, non vincolante, del Sindaco del Comune di Ivrea.
- punto 2: I Consiglieri di cui al precedente punto 1.b restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Alla scadenza del mandato, gli stessi mantengono il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei sostituti, unitamente alla loro accettazione. Il nominativo dei membri del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene indicato nell’Atto Costitutivo.
- punto 3: Ciascun Consigliere di cui al precedente punto 1.b può essere in ogni momento revocato con delibera del Consiglio Comunale di Ivrea; la delibera deve contenere l’indicazione di un sostituto, nominato dal Consiglio Comunale su indicazione, non vincolante, del Sindaco. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
- punto 4: Nel caso si rendesse necessario sostituire uno dei Consiglieri di cui al punto n. 1.b per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Consiglio Comunale di Ivrea potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione della delibera del Consiglio Comunale di nomina del sostituto, unitamente alla sua accettazione. Negli altri casi, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare regolarmente ed il Consigliere venuto a mancare non si computerà ai fini della determinazione dei quorum deliberativi. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
- punto 5: La data di convocazione del primo Consiglio di Amministrazione viene individuata nell’Atto Costitutivo.
- punto 6: Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
- predisporre i programmi annuali di attività della Fondazione;
- predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il bilancio di previsione comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- approvare i programmi annuali di attività ed i bilanci di previsione e consuntivo della Fondazione;
- fissare il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni mobili e immobili;
- deliberare l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- predisporre ed approvare i piani di lavoro della Fondazione;
- deliberare i regolamenti;
- deliberare sulle domande dei soggetti che aspirino a diventare Soci Sostenitori successivamente alla costituzione della Fondazione;
- deliberare sull’esclusione dei Soci Sostenitori;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, italiani o stranieri;
- deliberare l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e regolarne l’organizzazione e il funzionamento;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare il Revisore dei Conti;
- assumere e/o licenziare il personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- istituire ed ordinare gli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Ivrea;
- nominare, fra i propri membri di cui al punto 1.b del presente articolo il Vice Presidente della Fondazione;
- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Vice Presidente in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- deliberare, con votazione all’unanimità lo scioglimento della Fondazione;
- approvare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione per il conseguimento dei fini di cui all’Articolo 3;
- determinare i compensi del Segretario nominato ai sensi dell’Articolo 12 punto 2 e del Revisore dei Conti;
- svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
- valutare le proposte di iniziativa avanzate dal Comitato tecnico-scientifico.
- punto 7: Il Consiglio nominerà, successivamente, il Comitato tecnico-scientifico a supporto dell’opera del Consiglio di Amministrazione, determinandone la composizione, le funzioni, le modalità operative e quant’altro ritenuto opportuno.
La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico si intende a titolo gratuito. - punto 8: Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega, e può nominare procuratori speciali per singoli atti.
- punto 9: Il Consiglio ha potestà di regolamentare le modalità di svolgimento delle proprie attività e del proprio funzionamento.
- punto 10: I membri del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.
- punto 11: Il Consiglio può nominare, previa procedura comparativa, su proposta del Presidente, il Segretario Generale. Il Consiglio di amministrazione ne determina la durata in carica e l’emolumento.
Il trattamento economico del Segretario Generale non può essere superiore a quello dei Dirigenti del Comune di Ivrea. - punto 12: La durata del contratto del Segretario Generale non può protrarsi per più di 6 (sei ) mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- punto 13: Il Segretario Generale è capo della struttura operativa.
Il Segretario Generale, in particolare:
- provvede alla esecuzione delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- predispone i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- propone iniziative di valorizzazione e gestione patrimoniale;
- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, provvedendo, su richiesta del Presidente, alla relativa verbalizzazione;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione degli atti di bilancio;
- firma la corrispondenza corrente relativa alle attività di sua competenza;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.
Art. 11 Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione
- punto 1: Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. Deve inoltre essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta, con lettera raccomandata o PEC indirizzata al Presidente, almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Fondatore.
- punto 2: La convocazione deve essere spedita a tutti i membri del Consiglio, al Revisore ed al Rappresentante del Comitato dei Soci Sostenitori con lettera raccomandata ovvero a mezzo telegramma o posta elettronica o PEC inviata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. La convocazione è altresì inviata al Sindaco e all’Assessore alla Cultura della Città di Ivrea, i quali, se lo ritengono opportuno (in relazione agli argomenti trattati), possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.
- punto 3: L’avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.
- punto 4: Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fermo quanto previsto all’Articolo 10, n. 4. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- punto 5: Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da conservarsi presso la sede della Fondazione.
- punto 6: È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- punto 7: Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’Articolo 10 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.
- punto 8: Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di partecipare il Rappresentante del Comitato dei Sostenitori. Il Rappresentante ha funzioni esclusivamente consultive.
Art. 12 Il Presidente
- punto 1: Il Presidente della Fondazione è nominato e può essere revocato dal Consiglio Comunale di Ivrea.
- punto 2: Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede. Egli nomina, per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, un Segretario, che redige il verbale sotto le sue direttive e lo sottoscrive. Il Segretario può essere scelto liberamente anche fra soggetti estranei alla Fondazione.
- punto 3: Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri, ivi compreso il potere di delega, di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- punto 4: Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; propone, inoltre, gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Sovraintende allo svolgimento dei programmi annuali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne cura l’attuazione.
- punto 5: In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
rt. 13 Vice Presidente
- punto 1: Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri di cui all’Articolo 10 punto 1.b. La carica ha la durata di 5 (cinque) anni e può essere attribuita allo stesso Consigliere anche per due mandati consecutivi.
- punto 2: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ipotesi di assenza o impedimento e può essere dal medesimo delegato per specifiche competenze. In ogni caso collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 Revisore dei Conti
- punto 1: Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Alla carica possono essere eletti solo soggetti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti. La sopravvenuta cancellazione dall’Albo del soggetto nominato, a qualunque causa dovuta, comporta l’automatica decadenza dalla carica di Revisore dei Conti della Fondazione.
- punto 2: Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- punto 3: Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- punto 4: Il Revisore dei Conti vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le necessarie verifiche.
Art. 15 Comitato dei Sostenitori
- punto 1: Il Comitato dei Sostenitori è composto dai Soci Sostenitori della Fondazione e si costituisce non appena fintanto che vi siano almeno due Sostenitori.
- punto 2: Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione.
- punto 3: Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci, e delibera a maggioranza degli intervenuti.
- punto 4: Le sedute del Comitato sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
- punto 5: Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata A/R, da recapitarsi a ciascun Sostenitore almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con 3 (tre) giorni di preavviso.
- punto 6: L’ avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.
- punto 7: Ciascun membro ha facoltà di delega.
- punto 8: Il Comitato nomina a maggioranza degli intervenuti il proprio Presidente ed un Segretario.
- punto 9: Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.
- punto 10: Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Segretario da conservarsi presso la sede della Fondazione.
- punto 11: Il Comitato nomina un rappresentante, il quale lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi della Fondazione e/o con soggetti esterni e ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i poteri di cui al precedente Articolo 11 punto 8. Il rappresentante resta in carica per 1 (un) anno e può essere rieletto. Alla scadenza del mandato, il rappresentante mantiene il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non venga nominato il successore.
- punto 12: Il Rappresentante può essere revocato per gravi motivi con delibera del Comitato; la delibera deve contenere l’indicazione di un sostituto. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.
- punto 13: Nel caso si rendesse necessario sostituire il Rappresentante per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Comitato potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non venga nominato un sostituto. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.
- punto 14: Nel caso in cui la Fondazione si trovi ad avere un unico Sostenitore, tutte le funzioni attribuite dai precedenti commi al Comitato dei Sostenitori sono conferite a tale unico Sostenitore, il quale svolge altresì il ruolo attribuito dal presente Statuto al Rappresentante del Comitato.
Art. 16 Esercizio finanziario
- punto 1: L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- punto 2: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva entro il 31 dicembre il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, previa acquisizione, in entrambi i casi, della Relazione del Revisore dei Conti. Tale Relazione, unitamente alla Relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, viene allegata ai bilanci.
- punto 3: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Fondatore ed al rappresentante del Comitato dei Sostenitori il progetto del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo , entrambi accompagnati dalla Relazione sull’andamento della gestione sociale effettuata dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.
- punto 4: Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alle relative Relazioni, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre obbligazioni nei limiti del bilancio approvato.
- punto 5: Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento e l’incremento delle attività della Fondazione.
- punto 6: È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 17 Scioglimento ed estinzione
- punto 1: La Fondazione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data dell’atto costitutivo, salvo proroghe decise dal Fondatore.
- punto 2: Se lo scopo della Fondazione si esaurisce, diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’Articolo 28 primo comma Codice Civile, la Fondazione si estingue.
- punto 3: In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Ivrea con mantenimento del vincolo di destinazione originale essendo stato il Comune di Ivrea nominato erede dalla Signora Guelpa con l’onere: “farsi carico di un’opera durevole di cultura come ad esempio un incremento della Biblioteca Civica, ecc.” come disposto dai testamenti pubblici a rogito Dott. Gian Maria Soudaz, Notaio in Ivrea, in data 18 maggio 1988 e 4 maggio 2003 registrati con atto a rogito del medesimo Notaio Gian Maria Soudaz in data 24 maggio 2003, Repertorio 45.876/17.054.
- punto 4: Nel caso si addivenisse per qualche motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 (tre) liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.
Art. 18 Esclusione e recesso
- punto 1: Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Sostenitori per gravi motivi, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento o morosità reiterata dell’obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni previste dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.
- punto 2: Nel caso di Enti pubblici l’esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.
- punto 3: Nel caso di persone giuridiche private l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
- punto 4: Il Sostenitore escluso è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione, nonché a versare le elargizioni o contributi ed a consegnare ogni altro bene mobile o immobile che abbia già deliberato, nel corso dell’anno, di destinare alla Fondazione stessa.
- punto 5: I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata A/R al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza dello stesso; diversamente, il recesso avrà efficacia con lo scadere dell’anno successivo. Il recesso è in ogni caso subordinato al versamento delle elargizioni o contributi o alla consegna di ogni altro bene mobile o immobile che il recedente abbia già deliberato, nel corso dell’anno, di destinare alla Fondazione stessa.
- punto 6: I Sostenitori che recedono o vengono esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Fondazione.
Art. 19 Controversie
- punto 1: Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.
Art. 20 Clausola di rinvio
- punto 1: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.
CODICE DEONTOLOGICO
Prot.n.230/16
Il Consiglio di Amministrazione delle Fondazione Guelpa ha adottato il presente Codice deontologico come sistema di regole da osservare da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi ai quali si debbono ispirare nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, con riferimento sia ai rapporti con gli organi interni alla Fondazione sia a quelli con soggetti esterni.
1. Principi di comportamento
Fatto salvo quanto già previsto dallo Statuto in tema di incompatibilità (art.6), nel rispetto della separazione tra attività d’indirizzo e controllo politico, propria del Consiglio, e attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita al Segretario generale, i singoli componenti del Consiglio si conformano ai principi ispiratori del presente Codice:
- rispetto della legalità;
- correttezza, trasparenza, onorabilità, salvaguardia degli interessi della Fondazione;
- imparzialità, buona amministrazione, efficacia, efficienza;
- responsabilità e partecipazione.
2. Comportamento dei consiglieri
Nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale i consiglieri si impegnano a:
- operare nel rispetto delle leggi, statali e regionali, dei regolamenti e degli atti normativi in genere, dello Statuto della Fondazione e del presente Codice;
- astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (art.9, comma 6 dello Statuto);
- agire con onestà, integrità, lealtà, correttezza, affidabilità, buona fede, rispetto delle persone e delle istituzioni, nell’interesse della Fondazione, anche nelle relazioni con gli interlocutori pubblici e privati;
- non fare un uso distorto ed eccessivo del proprio diritto d’opinione, astenendosi perciò dall’esprimere giudizi volti esclusivamente a ledere l’immagine e/o gli interessi della Fondazione o di coloro che, organi o dipendenti, agiscono in nome e per conto della Fondazione medesima;
- garantire partecipazione costante, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione della missione della Fondazione, al fine di contribuire positivamente ed efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
- astenersi da comportamenti che possano procurare danno alla reputazione, alla dignità e alla onorabilità del Consiglio, degli altri organi della Fondazione a e alle azioni che questi pongono in essere;
- astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le decisioni assunte dal Consiglio, in quanto espressione della volontà della Fondazione;
- evitare indebite ingerenze nell’attività amministrativa del Segretario generale e del personale, salvaguardando i rispettivi ambiti di competenza;
- respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno della Fondazione e dei suoi interlocutori, pubblici e privati;
- assicurare un uso corretto delle informazioni in proprio possesso, anche successivamente alla cessazione del mandato, salvaguardando in particolare la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Più in generale, nel rapporto con i terzi e con gli organi di informazione, i Consiglieri hanno il compito di rispettare e promuovere il prestigio della Fondazione e dei suoi organi.
3. Divieti e obblighi
I consiglieri nei confronti dei soggetti terzi (quali ad es. Enti, fornitori…) non possono:
- elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di servizi, con il fine di riservare e/o ottenere trattamenti privilegiati;
- accettare favori e/o essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Fondazione, salvo quelli che possono essere ricompresi nell’ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore;
- approfittare del proprio ruolo istituzionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Fondazione;
- divulgare informazioni relative all’attività interna del Consiglio ed ai temi oggetto di discussione fino all’approvazione degli atti
In ragione di quanto sopra i consiglieri hanno l’obbligo di:
- restituire eventuali regali che eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
- denunciare alle autorità competenti eventuali casi o tentativi di corruzione, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice deontologico;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la propria o l’altrui capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Fondazione.
4. Violazioni
Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione del Codice; considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto in esso stabilito e commisura le sanzioni alla portata della violazione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Fondazione.
Qualora uno o più dei componenti reputino sussistere la violazione delle norme del Codice, possono richiedere al Presidente che venga convocata una riunione straordinaria del Consiglio, quale organo di autocontrollo, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa; in questa sede il Consiglio assume le decisioni in merito agli accertamenti da effettuare ed alla necessità o meno di sentire l’interessato.
Entro 60 giorni dalla riunione, il Consiglio delibera a maggioranza, con atto motivato, sulla fondatezza o meno dei rilievi ed adotta l’eventuale misura sanzionatoria a carico dell’interessato.
Le decisioni in materia sanzionatoria del Consiglio di Amministrazione, data la natura autoregolamentare del presente Codice, hanno carattere insindacabile.
5. Sanzioni
Fatta salva ogni più grave conseguenza derivante dalla condotta in violazione del presente Codice, che comporti la tutela degli interessi della Fondazione davanti alle autorità giudiziarie competenti, le sanzioni da irrogare nei confronti del o dei componenti responsabili di tale condotta potranno essere le seguenti, così come indicate in ordine progressivo:
- avvertimento scritto, consistente nel richiamo alla persona in merito alla violazione commessa e nell’esortazione a non ricadervi;
- censura scritta, in caso di seconda violazione;
- informativa al Consiglio comunale affinché valuti un pronunciamento di decadenza dalla carica di Consigliere e conseguente sostituzione, qualora si verifichi un’ulteriore violazione dopo la censura scritta nell’arco della durata dell’incarico.
6. Pubblicazione
Al presente Codice viene data divulgazione attraverso il sito informatico della Fondazione.
REGOLAMENTI CONTRIBUTI
Regolamento per l’erogazione di contributi per manifestazioni, iniziative culturali, mostre ed eventi
Articolo 1. Norma di principio
La Fondazione Guelpa esplica la sua attività e utilizza le risorse a propria disposizione per la realizzazione di progetti e attività culturali nell’ambito del territorio canavesano e principalmente di Ivrea.Nell’ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Fondazione può concedere contributi finalizzati al sostegno, alla promozione e allo sviluppo di attività culturali nell’ambito di tale territorio.I contributi disciplinati dal presente Regolamento sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle iniziative proposte e l’interesse culturale delle stesse e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali della Fondazione.
Articolo 2. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i soggetti, pubblici e privati, i cui statuti e regolamenti siano riconosciuti idonei alle finalità dell’iniziativa proposta e che rispondano ai requisiti previsti dal successivo art. 3 del presente Regolamento, nonché l’Assessorato alla Cultura della Città di Ivrea.
Articolo 3. Requisiti necessari per l’ammissione al contributo
I richiedenti, diversi dall’Assessorato alla Cultura della Città di Ivrea, possono essere ammessi alla concessione di contributi a condizione che:
- siano dotati di statuto avente scopi conformi alla richiesta di contributo e in cui sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi per lo svolgimento delle attività statutarie;
- non perseguano finalità di lucro;
- abbiano sede o residenza e operino prevalentemente nell’ambito del territorio di Ivrea e del canavese;
- risultino costituiti da almeno un anno al momento della richiesta del contributo;
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica;
- presentino il programma delle iniziative e delle manifestazioni attraverso apposita relazione che, oltre a illustrare le attività già svolte, fornisca tutti i dettagli, anche di ordine economico, necessari a consentire una piena valutazione delle proposte da ammettere a contributo, indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;
- producano, a corredo dell’istanza formulata secondo il fac-simile di cui all’All. 1, i documenti previsti nell’All. 2 al presente Regolamento.
Articolo 4. Criteri per la concessione di contributi
La Fondazione finanzia esclusivamente progetti e attività proposti dai soggetti individuati all’Art. 2 e giudicati, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, di rilevante importanza per la qualificazione dell’offerta culturale complessiva della Città di Ivrea e del territorio canavesano.A tale fine nella determinazione del contributo si tiene conto della:
- rispondenza dell’iniziativa alle finalità statutarie della Fondazione;
- valenza dell’iniziativa sotto il profilo culturale;
- eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti, pubblici e privati;
- adeguatezza del piano di promozione;
- influenza anche socio-economica dell’iniziativa sul territorio;
- idoneità dell’apparato organizzativo a supporto dell’iniziativa;
- eventuale portata sovra comunale dell’iniziativa (interprovinciale, interregionale, internazionale);
La cifra massima erogabile a titolo di contributo da parte della Fondazione non potrà in alcun caso corrispondere al totale delle spese preventivate nel piano finanziario da allegarsi secondo la prescritta documentazione.Le decisioni in merito ai progetti proposti terranno conto degli indirizzi e programmi culturali, non vincolanti, espressi dall’Amministrazione comunale.
Articolo 5. Sostegno al bando annuale
La Fondazione riconosce l’importanza e il valore di tutte le iniziative di promozione culturale del territorio e a tal fine si riserva di destinare ogni anno, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili, uno stanziamento a sostegno del bando annuale eventualmente predisposto a tale scopo dall’Assessorato alla Cultura della Città di Ivrea.
Articolo 6. Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo
L’accoglimento o l’eventuale diniego a tali richieste sono di norma comunicati dal Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte della Fondazione e i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.
Articolo 7. Concessione di acconti
La Fondazione ha facoltà di concedere acconti sino al massimo del 50% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia già svolta o sia in corso di svolgimento; ovvero anche prima del suo svolgimento, qualora si tratti di somme indispensabili per la sua realizzazione.
Per avvalersi della concessione di un acconto, i soggetti richiedenti devono presentare motivata richiesta all’atto della presentazione della domanda indicando la sua misura rispetto al contributo richiesto…
La Fondazione, preso atto della richiesta, procederà all’eventuale concessione di un acconto con decisione motivata sia in caso di approvazione sia in caso di diniego.
Articolo 8. Irregolarità
Eventuali irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni o della documentazione da produrre devono essere sanate dal soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta d’integrazione, pena la non ammissione al contributo.
Sono esclusi dalla concessione dei contributi, diretti e indiretti, tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento o non abbiano integrato la documentazione entro il termine fissato per l’eventuale integrazione.
Nel caso di iniziative e manifestazioni promosse da più soggetti, per tutti gli aspetti previsti dal presente Regolamento la Fondazione intrattiene rapporti esclusivamente con il soggetto firmatario della richiesta ovvero, nel caso di più firmatari, con il firmatario indicato nella richiesta come il soggetto o la persona designata a rappresentare tutti i firmatari o, in assenza di tale designazione, con il primo firmatario della richiesta.
L’inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell’istanza.
Articolo 9. Vigilanza e controllo
Alla Fondazione, nell’ipotesi di erogazione di contributo, è riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.
Articolo 10. Richiesta di liquidazione – Revisione del contributo
Il contributo è corrisposto a seguito di presentazione della richiesta di liquidazione, allegando la relazione consuntiva e la documentazione prevista nell’All. 3 al presente Regolamento.
Tale richiesta, accompagnata da tutti i documenti previsti, deve pervenire alla Fondazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione della manifestazione, pena la decadenza della concessione del contributo.
Articolo 11. Natura del contributo
Tutti i contributi concessi dalla Fondazione hanno carattere facoltativo e discrezionale e non comportano alcun diritto di continuità per l’erogazione di contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa.
Articolo 12. Obbligo di esposizione del logo
La partecipazione della Fondazione all’iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all’uopo predisposto attraverso apposizione del logo identificativo e di ogni altra opportuna dicitura richiesta dalla Fondazione.
I soggetti destinatari si impegnano a presentare il materiale promozionale e pubblicitario anticipatamente alla sua diffusione.
Fanno eccezione le iniziative finanziate indirettamente tramite il Bando annuale dell’Assessorato alla Cultura. In ordine a tali iniziative, la Fondazione declina ogni responsabilità in merito alle conseguenze di un’eventuale carenza di elementi istruttori ovvero di mancata disamina di aspetti che possano incidere sul merito ovvero sul pregio culturale delle medesime.
Articolo 13. Esonero da responsabilità
La Fondazione non assume alcuna responsabilità sugli aspetti organizzativi e finanziari delle manifestazioni e delle iniziative alle quali ha accordato la concessione di contributi.
Parimenti non è responsabile della gestione delle manifestazioni e delle iniziative stesse.
Articolo 14. Norma transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Le domande presentate prima di tale data saranno comunque prese in considerazione e sottoposte a quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla completezza delle istanze prodotte.
Allegato 1: Schema di domanda da compilare in formato elettronico (si veda a fondo pagina “Come presentare la richiesta di contributi”)
Al Presidente Fondazione Guelpa
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
Ivrea 10015
Lo scrivente …………………. nato a …………………….. il ……………. C.F. …………………………………. nella sua qualità di …………………………………… del/la ………………………. con sede legale in ………………………… Via/Piazza …………………………… n. ….. CAP ………. tel. …………….. C.F. o P.I. ……………………………………….
presa visione del Regolamento relativo alla concessione di contributi per progetti e attività culturali da parte della Fondazione Guelpa di Ivrea e accettandone per intero le norme e le clausole in esso contenute;
presenta richiesta di
un contributo di Euro …………………….. (in lettere) per la realizzazione del progetto o dell’attività denominati …………………………………………………………………………………………………. che si svolgerà a ………………………………. dal ……………………. al ………………….
Allegati: (vedi All. 2)
Data ………..
………………….
Allegato 2
Documentazione da presentare per la richiesta di contributi:
- Copia del Documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- Copia dell’Atto costitutivo comprensivo dello Statuto;
- Programma dell’iniziativa indicante il luogo e la/le data/date di svolgimento della stessa e delle sue finalità culturali;
- Piano finanziario riportante le spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e le eventuali entrate previste, compresi i contributi richiesti ad altri soggetti e gli introiti derivanti da sponsorizzazioni o da abbinamenti pubblicitari;
- Piano di promozione;
- Relazione sulle attività svolte nei precedenti tre anni o dalla data di costituzione del soggetto richiedente nel caso essa sia inferiore a tre anni.
Allegato 3
Documentazione da presentare all’atto della richiesta di liquidazione di contributi:
- Rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese sostenute per la manifestazione;
- Fatture in originale d’importo complessivo pari o superiore al contributo concesso, regolarmente quietanzate e corredate dai giustificativi di spesa. Tali fatture saranno restituite al soggetto beneficiario con timbro della Fondazione indicante la sua copertura mediante il contributo erogato;
- Dichiarazione contenente l’ammontare degli eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici o privati;
- Dichiarazione del Legale rappresentante soggetto beneficiario di avere assolto gli obblighi di legge, in particolare in materia fiscale e previdenziale, derivanti dalla manifestazione.
Come presentare la richiesta di contributi
Possono presentare una richiesta di contributi solo i soggetti registrati al sito www.fondazioneguelpa.it.
- Cliccare qui per:
- registrarsi al sito www.fondazioneguelpa.it
- inserire login e password se si è già registrati
- Accedere al modulo di richiesta di contributi
- Compilare il modulo elettronico
- Allegare tutti i documenti indicati (come da Allegato 2 del presente Regolamento)
- Inviare la richiesta
Importante: prima di procedere con la compilazione del modulo verificare di avere in formato elettronico (pdf, word. jpeg, zip, ecc.) tutti i documenti che vanno allegati alla richiesta.
REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Prot. n.160/15
Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Premesso che
- l’art. 9 dello Statuto prevede fra i suoi organi il Comitato scientifico;
- l’art. 10, comma 7 prevede che “il Consiglio nominerà, successivamente, il Comitato tecnico-scientifico a supporto dell’opera del Consiglio di Amministrazione, determinandone la composizione, le funzioni, le modalità operative e quant’altro ritenuto opportuno”;
- “la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico si intende a titolo gratuito”.
II Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa, riunito presso il Palazzo comunale della Città di Ivrea in data 29 giugno 2015,
delibera di
- adottare il seguente Regolamento recante norme relative alla nomina, la composizione, le funzioni e le modalità operative;
- pubblicare tale deliberazione sul proprio sito e di inviarla contestualmente al Sindaco della Città di Ivrea e al Presidente del Consiglio comunale affinché la cittadinanza e i componenti del Consiglio comunale e la Giunta comunale possano esprimere le proprie opinioni, valutazioni e osservazioni;
- approvarlo in via definitiva nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione fissata il 22 luglio 2015.
Regolamento del Comitato Tecnico-scientifico della Fondazione Guelpa
- Funzioni
II Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Guelpa è organo a supporto dell’opera del Consiglio di Amministrazione e collabora con esso, in maniera non vincolante, in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività della Fondazione, alla formulazione dei programmi pluriennali e annuali della Fondazione e alla verifica della loro attuazione.
Formula, a norma dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione, proposte per la nomina di esperti da incaricare per specifiche finalità, interventi e/o attività. - Composizione
Il Comitato tecnico-scientifico è composto, oltre che dal Presidente, da un massimo di otto membri nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza nei settori di attività della Fondazione. II Comitato è presieduto dall’Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Ivrea. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è gratuita. Le spese sostenute dai componenti il Comitato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali sono a carico della Fondazione. La carica di componente del Comitato è incompatibile con ogni collaborazione o incarico di qualunque natura conferiti e retribuiti dalla Fondazione Guelpa. - Durata
Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica quanto il Consiglio d’Amministrazione che lo ha nominato e i suoi membri sono rieleggibili. - Funzionamento
II Comitato tecnico-scientifico si riunisce di norma due volte l’anno su convocazione del proprio Presidente d’intesa con il Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del proprio Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno tre componenti. Le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ove lo ritenga opportuno, il Comitato può articolarsi in sezioni e darsi l’organizzazione interna che ritenga maggiormente funzionale rispetto ai compiti assegnatigli. Alle sedute del Comitato possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione ed essere invitati rappresentanti di altre istituzioni internazionali, nazionali o locali previa intesa con il CdA della Fondazione.
Ivrea, li 29 giugno 2015