Lo statuto della Fondazione Guelpa

Art. 1 Costituzione e denominazione

punto 1: Su iniziativa del Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, è costituita la “FONDAZIONE GUELPA”

punto 2: La Fondazione è costituita anche al fine di onorare la memoria della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea.

punto 3: La Fondazione è persona giuridica di diritto privato.

Art. 2 Sede

punto 1: La Fondazione ha sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1.

punto 2: La Fondazione potrà, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire sedi distaccate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Scopo

punto 1: La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettiva economicità.

punto 2: La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.

punto 3: La Fondazione persegue finalità di sviluppo nel settore della cultura nell’ambito del territorio Canavesano e principalmente del Comune di Ivrea.

punto 4: La Fondazione, entro l’ambito territoriale di cui al precedente punto 3, ha lo scopo di curare, promuovere, sviluppare e coordinare la salvaguardia e la valorizzazione delle opere d’interesse culturale, le sperimentazioni, gli studi e gli incontri per approfondire e diffondere la conoscenza dei temi della cultura, nonché di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica in tale ambito.

punto 5: La Fondazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico conferitole, a qualsiasi titolo, dal Comune di Ivrea, in particolar modo i beni artistici costituenti parte del lascito ereditario della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea. A tal fine la Fondazione, contribuisce all’elaborazione dei piani strategici di sviluppo culturale del Socio Fondatore

punto 6: A tale scopo la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e promozione della biblioteca civica di Ivrea, anche per quanto concerne interventi strutturali;
2. sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e promozione del Museo Civico di Ivrea, anche per quanto concerne interventi strutturali;
3. individuazione delle modalità di sviluppo del settore culturale e delle procedure per la valorizzazione dei beni artistici e culturali e dei benefici connessi all’uso delle diverse strutture culturali e/o comunque connesse alla cultura, anche allo scopo di confrontare tra loro diverse soluzioni e realtà con riferimento a progetti infrastrutturali che interessino il Comune di Ivrea e gli altri Comuni del Canavese;
4. creazione e gestione di strutture adibite allo svolgimento di attività culturali, o rivolte alla comunicazione e al marketing finalizzato a diffondere la conoscenza delle attività culturali.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

punto 1: Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, ovvero promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui;
2. organizzare conferenze, corsi, seminari, curare la costituzione e la conservazione di archivi, curare le pubblicazioni sui risultati di studi, ricerche e della sua attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni;
3. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
4. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria od a qualsiasi altro titolo posseduti;
5. partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; eventualmente anche concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
6. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali, direttamente o indirettamente, sempre in via accessoria e strumentale;
7. svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 Fondatori

punto 1: E’ fondatore il Comune di Ivrea.

Art. 6 Soci Sostenitori

punto 1: Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori i soggetti pubblici e privati che successivamente alla costituzione aderiscano alla Fondazione, con atto di accettazione del Consiglio di Amministrazione, condividendone le finalità e contribuendo agli scopi della Fondazione con un versamento in denaro ovvero con un’attività professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

punto 2: Il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Patrimonio

punto 1: Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, valori mobiliari, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
2. dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
3. dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 8 Fondo di gestione

punto 1: Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalle Regioni ed Enti Locali o da altri Enti Pubblici e da privati, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
4. dai contributi del Fondatore e dei Soci Sostenitori, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

punto 2: Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 Organi della Fondazione

punto 1: Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Revisore dei Conti;
5. il Comitato dei Sostenitori;
6. Comitato tecnico–scientifico.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

punto 1: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed in particolare:

a) dal Presidente nominato con decreto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ivrea;
b) da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Comunale di Ivrea su proposta, non vincolante, del Sindaco del Comune di Ivrea.

punto 2: I Consiglieri di cui al precedente punto 1.b restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Alla scadenza del mandato, gli stessi mantengono il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei sostituti, unitamente alla loro accettazione. Il nominativo dei membri del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene indicato nell’Atto Costitutivo.

punto 3: Ciascun Consigliere di cui al precedente punto 1.b può essere in ogni momento revocato con delibera del Consiglio Comunale di Ivrea; la delibera deve contenere l’indicazione di un sostituto, nominato dal Consiglio Comunale su indicazione, non vincolante, del Sindaco. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

punto 4: Nel caso si rendesse necessario sostituire uno dei Consiglieri di cui al punto n. 1.b per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Consiglio Comunale di Ivrea potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione della delibera del Consiglio Comunale di nomina del sostituto, unitamente alla sua accettazione. Negli altri casi, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare regolarmente ed il Consigliere venuto a mancare non si computerà ai fini della determinazione dei quorum deliberativi. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

punto 5: La data di convocazione del primo Consiglio di Amministrazione viene individuata nell’Atto Costitutivo.

punto 6: Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1. predisporre i programmi annuali di attività della Fondazione;
2. predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il bilancio di previsione comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
3. approvare i programmi annuali di attività ed i bilanci di previsione e consuntivo della Fondazione;
4. fissare il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori;
5. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni mobili e immobili;
6. deliberare l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
7. deliberare le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
8. predisporre ed approvare i piani di lavoro della Fondazione;
9. deliberare i regolamenti;
10. deliberare sulle domande dei soggetti che aspirino a diventare Soci Sostenitori successivamente alla costituzione della Fondazione;
11. deliberare sull’esclusione dei Soci Sostenitori;
12. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, italiani o stranieri;
13. deliberare l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e regolarne l’organizzazione e il funzionamento;
14. nominare il Segretario Generale;
15. nominare il Revisore dei Conti;
16. assumere e/o licenziare il personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
17. istituire ed ordinare gli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Ivrea;
18. nominare, fra i propri membri di cui al punto 1.b del presente articolo il Vice Presidente della Fondazione;
19. deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Vice Presidente in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
20. deliberare, con votazione all’unanimità lo scioglimento della Fondazione;
21. approvare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione per il conseguimento dei fini di cui all’Articolo 3;
22. determinare i compensi del Segretario nominato ai sensi dell’Articolo 12 punto 2 e del Revisore dei Conti;
23. svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
24. valutare le proposte di iniziativa avanzate dal Comitato tecnico-scientifico.

punto 7: Il Consiglio nominerà, successivamente, il Comitato tecnico-scientifico a supporto dell’opera del Consiglio di Amministrazione, determinandone la composizione, le funzioni, le modalità operative e quant’altro ritenuto opportuno.
La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico si intende a titolo gratuito.

punto 8: Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega, e può nominare procuratori speciali per singoli atti.

punto 9: Il Consiglio ha potestà di regolamentare le modalità di svolgimento delle proprie attività e del proprio funzionamento.

punto 10: I membri del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.

punto 11: Il Consiglio può nominare, previa procedura comparativa, su proposta del Presidente, il Segretario Generale. Il Consiglio di amministrazione ne determina la durata in carica e l’emolumento.
Il trattamento economico del Segretario Generale non può essere superiore a quello dei Dirigenti del Comune di Ivrea.

punto 12: La durata del contratto del Segretario Generale non può protrarsi per più di 6 (sei ) mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

punto 13: Il Segretario Generale è capo della struttura operativa.
Il Segretario Generale, in particolare:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
b) predispone i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
c) propone iniziative di valorizzazione e gestione patrimoniale;
d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, provvedendo, su richiesta del Presidente, alla relativa verbalizzazione;
e) coadiuva il Presidente nella predisposizione degli atti di bilancio;
f) firma la corrispondenza corrente relativa alle attività di sua competenza;
g) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Art. 11 Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

punto 1: Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. Deve inoltre essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta, con lettera raccomandata indirizzata al Presidente, almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Fondatore.

punto 2: La convocazione deve essere spedita a tutti i membri del Consiglio, al Revisore ed al Rappresentante del Comitato dei Soci Sostenitori con lettera raccomandata ovvero a mezzo telegramma o posta elettronica inviata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
La convocazione è altresì inviata al Sindaco e all’Assessore alla Cultura della Città di Ivrea, i quali, se lo ritengono opportuno (in relazione agli argomenti trattati), possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

punto 3: L’avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.

punto 4: Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fermo quanto previsto all’Articolo 10, n. 4. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

punto 5: Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da conservarsi presso la sede della Fondazione.

punto 6: E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

punto 7: Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’Articolo 10 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

punto 8: Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di partecipare il Rappresentante del Comitato dei Sostenitori. Il Rappresentante ha funzioni esclusivamente consultive.

Art. 12 Il Presidente

punto 1: Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Ivrea, e può essere dal medesimo revocato, sentito il parere del Consiglio Comunale.

punto 2: Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede. Egli nomina, per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, un Segretario, che redige il verbale sotto le sue direttive e lo sottoscrive. Il Segretario può essere scelto liberamente anche fra soggetti estranei alla Fondazione.

punto 3: Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri, ivi compreso il potere di delega, di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

punto 4: Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; propone, inoltre, gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Sovraintende allo svolgimento dei programmi annuali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne cura l’attuazione.

punto 5: In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13 Vice Presidente

punto 1: Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri di cui all’Articolo 10 punto 1.b. La carica ha la durata di 5 (cinque) anni e può essere attribuita allo stesso Consigliere anche per due mandati consecutivi.

punto 2: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ipotesi di assenza o impedimento e può essere dal medesimo delegato per specifiche competenze.
In ogni caso collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Revisore dei Conti

punto 1: Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Alla carica possono essere eletti solo soggetti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti. La sopravvenuta cancellazione dall’Albo del soggetto nominato, a qualunque causa dovuta, comporta l’automatica decadenza dalla carica di Revisore dei Conti della Fondazione.

punto 2: Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

punto 3: Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

punto 4: Il Revisore dei Conti vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le necessarie verifiche.

Art. 15 Comitato dei Sostenitori

punto 1: Il Comitato dei Sostenitori è composto dai Soci Sostenitori della Fondazione e si costituisce non appena fintanto che vi siano almeno due Sostenitori.

punto 2: Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione.

punto 3: Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci, e delibera a maggioranza degli intervenuti.

punto 4: Le sedute del Comitato sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

punto 5: Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata A/R, da recapitarsi a ciascun Sostenitore almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con 3 (tre) giorni di preavviso.

punto 6: L’ avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.

punto 7: Ciascun membro ha facoltà di delega.

punto 8: Il Comitato nomina a maggioranza degli intervenuti il proprio Presidente ed un Segretario.

punto 9: Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.

punto 10: Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Segretario da conservarsi presso la sede della Fondazione.

punto 11: Il Comitato nomina un rappresentante, il quale lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi della Fondazione e/o con soggetti esterni e ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i poteri di cui al precedente Articolo 11 punto 8. Il rappresentante resta in carica per 1 (un) anno e può essere rieletto. Alla scadenza del mandato, il rappresentante mantiene il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non venga nominato il successore.

punto 12: Il Rappresentante può essere revocato per gravi motivi con delibera del Comitato; la delibera deve contenere l’indicazione di un sostituto. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.

punto 13: Nel caso si rendesse necessario sostituire il Rappresentante per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Comitato potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non venga nominato un sostituto. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.

punto 14: Nel caso in cui la Fondazione si trovi ad avere un unico Sostenitore, tutte le funzioni attribuite dai precedenti commi al Comitato dei Sostenitori sono conferite a tale unico Sostenitore, il quale svolge altresì il ruolo attribuito dal presente Statuto al Rappresentante del Comitato.

Art. 16 Esercizio finanziario

punto 1: L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

punto 2: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva entro il 31 dicembre il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, previa acquisizione, in entrambi i casi, della Relazione del Revisore dei Conti. Tale Relazione, unitamente alla Relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, viene allegata ai bilanci.

punto 3: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Fondatore ed al rappresentante del Comitato dei Sostenitori il progetto del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo , entrambi accompagnati dalla Relazione sull’andamento della gestione sociale effettuata dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.

punto 4: Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alle relative Relazioni, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre obbligazioni nei limiti del bilancio approvato.

punto 5: Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento e l’incremento delle attività della Fondazione.

punto 6: È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 Scioglimento ed estinzione

punto 1: La Fondazione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data dell’atto costitutivo, salvo proroghe decise dal Fondatore.

punto 2: Se lo scopo della Fondazione si esaurisce, diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’Articolo 28 primo comma Codice Civile, la Fondazione si estingue.

punto 3: In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Ivrea con mantenimento del vincolo di destinazione originale essendo stato il Comune di Ivrea nominato erede dalla Signora Guelpa con l’onere: “farsi carico di un’opera durevole di cultura come ad esempio un incremento della Biblioteca Civica, ecc.” come disposto dai testamenti pubblici a rogito Dott. Gian Maria Soudaz, Notaio in Ivrea, in data 18 maggio 1988 e 4 maggio 2003 registrati con atto a rogito del medesimo Notaio Gian Maria Soudaz in data 24 maggio 2003, Repertorio 45.876/17.054.

punto 4: Nel caso si addivenisse per qualche motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 (tre) liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 18 Esclusione e recesso

punto 1: Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Sostenitori per gravi motivi, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
2. inadempimento o morosità reiterata dell’obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni previste dal presente Statuto;
3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

punto 2: Nel caso di Enti pubblici l’esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.

punto 3: Nel caso di persone giuridiche private l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
2. apertura di procedura di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

punto 4: Il Sostenitore escluso è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione, nonché a versare le elargizioni o contributi ed a consegnare ogni altro bene mobile o immobile che abbia già deliberato, nel corso dell’anno, di destinare alla Fondazione stessa.

punto 5: I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata A/R al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza dello stesso; diversamente, il recesso avrà efficacia con lo scadere dell’anno successivo. Il recesso è in ogni caso subordinato al versamento delle elargizioni o contributi o alla consegna di ogni altro bene mobile o immobile che il recedente abbia già deliberato, nel corso dell’anno, di destinare alla Fondazione stessa.

punto 6: I Sostenitori che recedono o vengono esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Fondazione.

Art. 19 Controversie

punto 1: Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

Art. 20 Clausola di rinvio

punto 1: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.